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Cassazione: l'architetto che non rispetta la normativa urbanistica deve risarcire il danno al committente



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile,sezione seconda, sentenza n. 23342 del 15 Ottobre 2013. E' doveredell'architetto, ai fini dell'adempimento a regola d'arte,tener conto nella propria opera sia della conformità alle regoletecniche che della compatibilità con le regole giuridiche.Ciò poiché, in caso contrario, potrebbe essere compromessa lapossibilità per il costruttore di ottenere i relativi titoliamministrativi necessari ad eseguire i lavori (nella specie, ilpermesso di costruire).

Nel caso in oggetto, proprio atale omissione è conseguito il diniego della pubblicaamministrazione al rilascio degli opportuni provvedimenti, non avendoil progetto edilizio tenuto conto della vigente normativaantisismica. Nonostante il rigetto nei precedenti gradi di giudizio,la Suprema Corte ha confermato che tale comportamento, addebitabileal progettista, costituisce senza dubbio colpa grave ed èquindi sicuramente fonte di responsabilità nei confronti delcommittente, il quale ha dovuto necessariamente ritardare l'iniziodei lavori. Ha errato il giudice del merito nell'affermare che“l'assunzione della direzione dei lavori da parte delprofessionista comprendeva ogni attività necessaria ad assicurare larealizzazione dell'opera, mentre per gli adempimenti di ordineburocratico l'adozione degli atti necessari rimaneva riservata allacommittente proprietaria”. Infatti, senza dover necessariamentequalificare la prestazione come di mezzi oppure di risultato,conferma la Cassazione che “il progettista deve assicurare laconformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare intermini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così daassicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi cheprecedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dalcommittente”.

Data: 21/10/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi