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Notifica tributaria: è valida anche se il cambio di domicilio non è stato comunicato al fisco



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 23324 del 16ottobre 2013. Intema di notificazione degli attiin materia tributaria,qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in localitàsconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notificadeve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domiciliofiscale del contribuente, per verificare che il suddettotrasferimento non si sia risolto in un meromutamento di indirizzonell'ambito dello stesso comune; la notificazione può esseretuttavia ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti “aposteriori" che il trasferimento era intervenuto nell'ambitodello stessocomune,sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricercheeffettuate nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (lacui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamentosindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilomotivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativocomune per circostanze non addebitabili né opponibiliall'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppobreve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanzadel contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina inmateria di mutamenti anagrafici. Lo ha stabilito la Corte diCassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 23324, del 16 ottobre2013.

Intema di notificazione, la nullitàdi un attonon dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichicome titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilitàoggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza cherilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identitàdell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizioneilleggibiledella relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta alcontribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore,qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio, qualeil messo comunale, aveva il potere di apporre la firma, dimostrare lanon autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza dellaqualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una taledimostrazione, va escluso il vizio di nullità o di inesistenza dellanotificazione.


Data: 21/10/2013 21:59:00
Autore: C.G.