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Marito fedifrago e moglie vendicativa. A chi va addebitata la separazione? Ce lo spiega la Cassazione



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 23236 del 14 ottobre 2013.

È luogo comune affermare che quando una coppia scoppia le colpe non sono mai da una parte sola. Ma quando il giudice deve addebitare una separazione deve pur sempre compiere una valutazione comparativa del comportamento dei due coniugi.

Cosa accade quindi se l'ex marito ha tenuto un comportamento violento ed ha tradito la moglie e se poi quest'ultima, a sua volta, abbia adottato comportamento vendicativo denigrando il marito nei confronti dei figli per provocare in loro un odio nei confronti del padre?

Secondo la cassazione (sentenza 14 ottobre 2013, n. 23236) èlegittimo l'addebito della separazione al maritoviolento e fedifragoe non alla moglie che con un atteggiamentorigido e vendicativolo denigra agli occhi del figlio per provocare odio nei suoiconfronti.

Sebbenel'atteggiamentosqualificante dell'altro coniugevenga ascritto ad entrambi i coniugi, la separazione è daaddebitarsi al solo marito, perché questi, a differenza dellamoglie, cui non era scrivibile alcuna volontaria violazione degliobblighi nascenti dal matrimonio, aveva tenuto un comportamentoaggressivo e violento nei confronti sia della moglie sia dei figli eaveva coltivato da dieci anni prima della separazione una relazioneextraconiugale con un'altra donna, il che aveva determinato larottura del rapporto coniugale.

Lacomparazione dei comportamentidell'uno e dell'altra ha portato ad una motivata valutazione dimerito sfavorevole al marito. In particolare un atteggiamentounilaterale ed eccessivamente rigidodi un coniuge tesa a squalificare l'altro coniuge agli occhi deifigli e a provocare negli stessi odio nei confronti del genitore, seprotratto per lungo tempo nel corso del rapporto matrimoniale, devetradursi in una violazione degli obblighi del genitore nei confrontidei figli (cfr. articolo 147, codice civile), oltre che nellaviolazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge. Percensurare un vizio di motivazione della sentenza emessa dalla Giudicedi Appello è necessaria la chiara indicazione del fatto controversoin relazione al quale la motivazione si assume omessa ocontradditoria, ovvero l'indicazione delle ragioni per le quali ladedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea agiustificare la decisione, necessaria, a pena di inammissibilità, aisensi dell'articolo 366 bis, comma 2, codice procedura civile.

Data: 20/10/2013 11:00:00
Autore: C.G.