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Sinistri stradali: la valutazione delle tracce di franata per l'attribuzione delle responsabilità



di Marco Massavelli - Intema di responsabilità dasinistri derivanti dallacircolazione stradale,l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzionedelle modalità di un incidentee al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in essocoinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che restainsindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamentemotivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass.2/03/2004, n.4186; Cass. 25/02/2004, n.3803; Cass.30/01/2004, n.1758;Cass. 05/04/2003, n. 5375).
E'il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile,con la sentenza 17 luglio 2013, n. 17460.

Assume il ricorrenteche è manifestamente illogico il percorso giuridico logico adottatodal giudice in merito alla ripartizione delle quote di concorsualità,attribuendo al ciclomotore una determinata velocità sulla esclusivavalutazione delle tracce di frenata, con incompatibilità razionaledegli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Infatti, comecostantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilitàda sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamentodel giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalitàdi un incidente e al comportamento delle persone alla guida deiveicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fattoche resta insindacabile in sede di legittimità, quando siaadeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici(Cass. 2/03/2004, n.4186; Cass. 25/02/2004, n.3803; Cass.30/01/2004,n.1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Ilcaso riguarda un sinistro avvenuto tra un autoveicolo e unciclomotore: la Corte diappello riteneva il concorso di colpa del ciclomotore nella misuradel 20%. Nella fattispecie lasentenza impugnata, fondandosi sia sul rapporto dei vigili urbani,che sulla deposizione dell'agente accertatore ha rilevatol'esistenza di una traccia di frenata di ben m. 15,08, ed utilizzandole nozioni di comune esperienza, a cui il giudice ben puòriportarsi, ha ritenuto che la velocità del ciclomotore fossepiuttosto elevata con una condotta non prudenziale ed adeguata allecondizioni di circolazione e che tale velocità aveva influitosull'eziologia dello scontro e sulle conseguenze. Secondo le tabellericonosciute dalla dottrina di settore relativamente agli spazi difrenata in base al tipo di veicolo su strada asciutta, per quantoconcerne i ciclomotori è di m. 10,74 per 40 km/h di velocità.Tenuto conto che la velocità massima dei ciclomotori è di 45 km/h,come previsto dal codice della strada, si può ragionevolmentesostenere che, in effetti, la velocità del ciclomotore fossesuperiore, e sicuramente non commisurata (cfr. articolo 141, codicedella strada) alle caratteristiche del veicolo e alle condizionidella strada e del traffico.

Quantoalla mancata rilevanza assegnata alle prove testimoniali, rispettoalle risultanze del rapporto dei verbalizzanti, va osservato che algiudice del merito spetta, in via esclusiva, il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamenteprevisti dalla legge).
Vainoltre osservato che l'apprezzamento del giudice del merito circa lemodalità di un incidente stradale, il comportamento delle persone inesso coinvolte, le singole violazioni compiute dalle medesime, e, inparticolare, la valutazione dell'efficienza causale di ciascuna colpaconcorrente nella produzione dell'evento dannoso, costituisconoaltrettanti giudizi di fatto, incensurabili in sede di legittimità,ove risultino immuni da errori logici e giuridici (Cass. n. 9040 del15/04/2010; 15809 del 11/11/2002).

Data: 12/10/2013 10:20:00
Autore: C.G.