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Sinistro stradale con veicolo datosi alla fuga e rimasto ignoto: il pensiero della Corte di Cassazione



di Marco Massavelli - Incaso di sinistro stradale con veicolo ignoto, perché datosiimmediatamente alla fuga, l'omessadenuncia all'autorità non è idonea, in sé, a escludere che ildanno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale,in sè stessa, a dimostrare che esso sia senz'altro accaduto. E'il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con lasentenza 2 settembre 2013, n. 20066.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte riguarda un ciclista che, investitoda un autoveicolo non identificato, in quanto allontanatosi senzafermarsi, in violazione degli obblighi imposti, a tutti gli utentidella strada che siano coinvolti in un incidente stradale, sia consoli danni materiali, sia con conseguenti lesioni personali o mortedi uno dei protagonisti, dall'articolo 189, codice della strada,chiama in causa la Compagnia Assicurativa designata per laliquidazione dei danni subiti da risarcirsi dal Fondodi garanzia per le vittime della strada, appunto per ottenere ilrisarcimento dei danni conseguiti all'investimento (nel caso dispecie, si trattava di un investimento da tergo). Igiudici merito respingono la domanda di risarcimento attorea inquanto l'interessato non aveva denunciato il sinistro all'autoritànè presentato querela contro ignoti. LaCorte di Cassazione, con la sentenza in commento, ribalta leprecedenti decisioni di merito, rinviando alla stessa Corte d'appelloin diversa composizione, e stabilendo l'obbligo di rivalutare ilmerito nel rispetto dell'enunciato principio di diritto.

Pergiurisprudenza consolidata (Cassaz. sentt. nn. 4480/2011 e18532/2007), la Suprema Corte haenunciato il principio secondo il quale "l'omessa denunciaall'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno siastato effettivamente causato da veicolo non identificato; così comel'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sestessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe leevenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristichedelle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte,e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altraconclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevolevalutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suoprudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nellamotivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessadenuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibilevalenza sintomatica dell'una o dell'altra in relazione allecaratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoriaautomatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibilealla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990,art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero checertamente non lo sia se la denuncia sia mancata". Nèpuò considerarsi assorbente la valenza assegnata dalla Corteterritoriale alle iniziali e solo generiche affermazioni dellavittima, non essendovi in motivazione alcun cenno al suo stato almomento dell'accesso in ospedale in relazione alle lesioni riportateed alla possibile conseguente esclusione di una situazione chepotesse precludergli di esporre chiaramente che cosa gli fosseaccaduto e perchè; nonchè alla notoria circostanza che la redazionedel testo delle dichiarazioni dell'infortunato è opera di chi ladichiarazione riceve e non di chi la rilascia. Nonsi intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito adeposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, nè precluderglidi attribuire determinante rilievo anche alla omessa denuncia ed aquanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancataimmediata indicazione di testi che abbiano assistito all'evento ed atutto quanto possa apparire sintomatico dell'inveridicitàdell'assunto attoreo. Manon è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenzaastratta della omessa denuncia o querela, addirittura omettendo diescutere i testi indicati, quasi che la fattispecie siaaprioristicamente connotata da intenti fraudolenti.

Daun punto di vista amministrativo sanzionatorio, il codice dellastrada, all'articolo 189, in riferimento al comportamento in casodi incidente stradale, prescrive che:

L'inottemperanzaall'obbligo di fermarsi in caso di sinistro con soli dannimateriali è sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria. L'inottemperanzaall'obbligo di fermarsi e/o di prestare assistenza alle eventualipersone che abbiano subito lesioni personali a seguito del sinistro èuna contravvenzione (rectius,due fattispecie diverse e attuabili in concorso tra loro),sanzionata, quindi, con sanzione penale. Inparticolare, l'articolo 189, commi 5, 6 e 7, codice della strada,stabilisce che:

5.Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottemperaall'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle solecose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da 294,00 euro a 1.174,00 euro. In tale caso, se dal fattoderiva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinarel'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, siapplica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,sezione II, del titolo VI.

6.Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente condanno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, e` punitocon la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dauno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Neicasi di cui al presente comma sono applicabili le misure previstedagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale,anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimocodice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti dipena ivi previsti.

7.Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottemperaall'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite,e` punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e nonsuperiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titoloVI.

Data: 11/10/2013 11:40:00
Autore: C.G.