Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: l'invalidità del licenziamento non comporta automatico risarcimento del danno



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezionelavoro, sentenza n. 22398 del 1 Ottobre 2013. Accertamento diillegittimità e risarcimento del danno da licenziamentoillegittimo hanno sì un rapporto di consequenzialità, ma icriteri valutativi cambiano. Nel secondo caso, infatti, il giudicedeve riferirsi alle norme del codice civile in tema di risarcimentodel danno, e non esclusivamente alla legge 300/1970. In capo allasocietà il giudice del merito non ha rilevato dolo e nemmeno colpanell'adottare il provvedimento di licenziamento; sebbenesproporzionato rispetto alla condotta adottata dalla ex dipendente,in effetti la stessa, con il suo comportamento, avrebbe contribuito agenerare i presupposti per la sua espulsione dall'azienda. Tanto erabastato, per il giudice, per limitare il risarcimento ex art. 1218cod. civ., accogliendo solo in parte le richieste del lavoratore.

La Suprema Corte ricordainfatti come “la dichiarazione di invalidità del licenziamentoa norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comportaautomaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento deldanno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ognirilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento delrecedente”. I due aspetti vanno scinti, poiché “laquestione relativa alla sussistenza della responsabilitàrisarcitoria deve ritenersi invece regolata dalle norme del codicecivile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimentodelle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello statuto deilavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilitàdell'art. 1218 Cc, secondo cui il debitore non è tenuto alrisarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova chel'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a luinon imputabile”. Se da una parte, quindi, la sproporzionetra condotta e conseguenze ha viziato il provvedimento disciplinare,dall'altra occorre pur sempre tener conto della condotta di entrambii soggetti coinvolti, datore e lavoratore, rilevando la condottadi quest'ultimo ai fini della liquidazione del risarcimento deldanno.

Data: 06/10/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi