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Assegno di mantenimento: la condizione inadeguata del coniuge può provarsi per presunzioni



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 21614 del 20 settembre 2013. L'oneredella prova relativo all'impossidenzao alla carenza reddituale,posto a carico del coniuge che intenda richiedere un contributoall'altro coniuge per il proprio mantenimento ex articolo 156, codicecivile, non richiede una dimostrazionespecifica e diretta,essendo sufficiente l'allegazione di una condizione inadeguata. Neconsegue la piena facoltà per giudice di ricorrere alla prova perpresunzioni, tratte dalle dichiarazioni dell'obbligato e dallavalutazione complessiva del tenore di vita in costanza di matrimonio.E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, con sentenza20 settembre 2013, n. 21614.

Partericorrente deduce, inoltre, l'omessa rilevazione, nei giudizi dimerito, degli elementi di prova relativa alla mancataaddebitabilità della separazionead uno solo dei coniugi, pur essendo emerso che egli non risiedevapiù nell'abitazione coniugale perché aveva una stabile relazioneextraconiugale: in particolare, su tale punto il giudice di appellonon si era pronunciato. La Suprema Corte precisa che “l'omessapronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difettodi attività del giudice di secondo grado,che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia dellaviolazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio dimotivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., in quanto siffattecensure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esamela questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modogiuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o nongiustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, maattraverso la specifica deduzione del relativo “error inprocedendo” e della violazione dell'art. 112 cod proc. civ.”

Data: 06/10/2013 10:20:00
Autore: C.G.