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Cassazione: opposizione all'esecuzione e principio del mantenimento degli effetti esecutivi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 21840 del 24 Settembre 2013. Qualisono gli effetti della sentenza non definitiva, pronunciata infase di cognizione, revocante il decreto ingiuntivo opposto?Anche se la sentenza definitiva, in effetti, ha solo parzialmentemodificato la portata del titolo, diminuendone la sommaincorporata? Sulla base di tale decreto ingiuntivo la bancacreditrice aveva proceduto all'iscrizione di ipoteca giudiziale sulbene oggetto della controversia; ma il Tribunale, sulla scortaappunto di tale sentenza non definitiva, aveva accolto l'opposizioneall'esecuzione del terzo acquirente, nel frattempo subentrato.Secondo il giudice di primo grado la sentenza non definitiva avevafatto venir meno l'iscrizione ipotecaria, vanificandoconseguentemente ogni atto espropriativo. Avverso tale decisionel'interessata propone ricorso in Cassazione.

A dire della ricorrente,la sopravvenuta sentenza definitiva di accoglimento parzialedell'opposizione avrebbe sì riformato in termini di consistenza delcredito e, sulla base di ciò, l'iscrizione ipotecale avrebbeconservato piena efficacia. La Suprema Corte, nel dirimere ilpresente contrasto, enuncia il principio di diritto già pronunciatoin una precedente sentenza della Corte a sezioni unite del 1993,secondo la quale “nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile,si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto allaverifica delle condizioni di ammissibilità e di validità deldecreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento allasituazione di fatto esistente al momento della pronuncia dellasentenza (…) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ilgiudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, unaeccezione di pagamento formulata dall'opponente (…), con l'atto diopposizione o nel corso del giudizio, deve comunquerevocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi incontrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo almomento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenzadi condanna al pagamento di residui importi del creditoall'originario decreto ingiuntivo”. Nel caso inoggetto, la sentenza non definitiva ha dunque sì revocato totalmenteil decreto ingiuntivo opposto, sostituendolo tuttavia con unasuccessiva pronuncia di accoglimento parziale dell'opposizione,riformando di fatto l'importo del credito. Applicando il dispostodell'art. 653 c.p.c. sono fattisalvi gli atti di esecuzione già compiuti sulla base del decretorevocato, poi sostituito da sentenza di riforma. Questa norma vaapplicata anche nel caso di iscrizione di ipoteca giudiziale. Questoorientamento della Corte è univoco ed è giustificato dalla volontàdi tutelare il creditore, il quale ben potrà mantenere efficaci glieffetti esecutivi già avverati, pur sempre nei limiti della nuovaquantificazione giudiziale.

Data: 02/10/2013 07:30:00
Autore: Licia Albertazzi