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Furto dell'auto nel parcheggio: non risponde la P.A. se il regolamento affisso esclude l'obbligo di custodia



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 21831 del 24 settembre 2013. Neicentri abitati, i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco,stabilire, previa deliberazione della Giunta, areedestinate al parcheggio- da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7, comma1, lettera f), codice della strada) sulle quali la sosta dei veicoliè subordinataal pagamento di una sommada riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sostaanche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni etariffe in conformità alle Direttive del Ministero e delle finalitàa cui lo stesso è preordinato - salvaguardare le esigenze primariedei singoli e dell'intera collettività nazionale alla creazione diparcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasportocollettivo per ovviare a una situazione di grave disagio e diconcreti danni a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti.L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta,di aree di sosta a pagamento noncomportal'assunzione dell'obbligodel gestore di custodirei veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggioincustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile primadella conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e art. 1327,codice civile), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offertaal pubblico ex art. 1336, codice civile, che 1'utente può nonaccettare non essendo privo di alternative. E' quanto deciso dallaCorte di Cassazione Civile, con sentenza 24 settembre 2013, n. 21831.

Inparticolare, la Suprema Corte ha ritenuto che è esclusa laresponsabilità per furti di auto se il contenuto del regolamento eraaffisso nella struttura in cui era palese l'intenzionedell'amministrazione di escludere l'obbligo di custodia del veicolo.

Data: 28/09/2013 09:00:00
Autore: C.G.