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Cassazione: La disciplina dell'orario di lavoro e le regole per lo svolgimento di lavoro straordinario



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 21361 del 18settembre 2013. Ildisposto dell'art. 75 del Ccnl obbliga il personalesmontante o già smontatoa effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lorichiedano e ravvisando nella condotta quella insubordinazioneche giustifica la risoluzione del rapporto. L'orario di lavoro deilavoratorinotturninon può superare le otto ore nelle ventiquattro ore; è fatta salva,tuttavia, l'individuazione da parte dei contratti collettivi, ancheaziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di unperiodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media ilsuddetto limite. Tale disposizione è ribadita dall'art. 13 deld.lgs. n. 66 del 2003 che ha trovato piena attuazione nellacontrattazione collettiva di settore (art. 71 del c.c.n.l. delpersonale degli Istitutidi vigilanza privataratione temporis applicabile) nel quale, stante il ruolo ricopertodalla Vigilanza Privata quale attivitàausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimoniopubblico e privato,con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati dastraordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/odanni ai beni da vigilare, è stato convenuto che in base all'art. 3d. lgs. n. 66/2003 ai fini contrattuali l'orario di lavoro è fissatoin 40 ore settimanali e, tuttavia, si è precisato che tenuto contodelle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro inmaniera da garantire la continuità nei servizi di tutela delpatrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza. Loha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 18settembre 2013, n. 21361.

Illavoratore del turno smontante nonpuò lasciare il postodi lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore delturno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal terminedel normale orario giornaliero: si tratta di una modalità diflessibilizzazione dell'orario che, ragionevolmente, consente ilcorretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza dipersonale per fare fronte a esigenze impreviste, e non rientrantinella normale organizzazione del lavoro, quale può essereconcretamente qualificata la necessità di provvedere ad unintervento in prossimità della fine del turno di servizio coneventualesuperamentodell'orario di servizio fissato nelle otto ore.

Data: 28/09/2013 12:00:00
Autore: C.G.