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Abitazioni di lusso: le regole per il versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 21287 del 18settembre 2013. L'art.6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 qualifica, per contro,abitazioni di lusso - esclusedal beneficio fiscaledi cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,tariffa I, art. 1, nota II bis-, le unità immobiliari "aventisuperficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi,le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)",e «talenorma va interpretata nel senso di doverescluderedal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicatanell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali equelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficienon calpestabile, come postula la ricorrente». E'quanto deciso dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con lasentenza 18 settembre 2013, n. 21287.

Lacontroversia è nata a causa dell'emissione di un avvisodi liquidazioneper il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria ecatastale, sul presupposto che l'immobile acquistato, registratocon i benefici di “prima casa”, aveva caratteristiche “dilusso” ex decreto ministeriale 2 agosto 1969. Secondo il pareredella Suprema Corte, la richiestadell'Ufficio appare legittimain quanto volta alla “disapplicazione delle agevolazioni” goduteal momento della registrazione dell'atto di compravendita,trattandosi di abitazione “di lusso” ai sensi del decretoministeriale 2 agosto 1969. L'atto impugnato non costituisceinfatti un accertamento in rettifica del valore dichiarato in senoall'atto presentato per la registrazione ma scaturiscedall'inapplicabilità delle disposizioni agevolative connesseall'acquisto della prima casa sicchè il richiamo al decretoministeriale 2 agosto 1969 è sufficiente ad esplicitare che laliquidazione è connessa alla dichiarazione mendace della parteacquirente, mendacio da intendersi riferito a qualsiasi richiesta difruizione del beneficio in difetto delle condizioni, soggettive eoggettive, previste dalla normativa di riferimento.

Data: 24/09/2013 09:00:00
Autore: C.G.