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Cassazione: vi è dequalificazione del dipendente se lo si assegna senza tenere conto del patrimonio professionale acquisito



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 20829 dell'11Settembre 2013. A seguito di incorporazione della societàdi cui era originariamente dipendente da parte di altra di maggioridimensioni, un lavoratore ricorre al giudice del lavoro lamentando lapropria dequalificazione: nello specifico, anche seformalmente i suoi compiti corrispondevano ai precedenti (comevice direttore con compiti di responsabile dell'ufficioorganizzazione esecutiva della direzione generale) in sostanza eranonettamente inferiori, di natura prettamente impiegatizia. Ildipendente denuncia altresì di aver trascorso intero periodo, pari acinque mesi, in totale inattività. Il lavoratore risultavavittorioso in primo e in secondo grado di giudizio. La societàsoccombente propone quindi ricorso in Cassazione.

Evidenzia la SupremaCorte come in realtà il giudice del merito abbia correttamenteapplicato i criteri di valutazione della (mancata o meno)corrispondenza tra mansioni precedente ed attuale: occorre laverifica in concreto dei concreti compitiespletati dal dipendente presso (…) e presso la incorporante”.Da tale valutazione è emersa la chiara nonequivalenza in concreto delle mansioni assegnate allavoratore”. Ancora, la motivazione del giudice del merito, adire della Corte, risulta immune da vizi di illogicità edirragionevolezza. “Ai fini del giudizio di equivalenza occorreverificare in concreto se sia tutelato anche nelle mansioni di nuovaassegnazione il livello professionale raggiunto e la utilizzazionedel patrimonio professionale acquisito dal dipendente”.Il ricorso è rigettato e la sentenza d'appello confermata.

Data: 01/09/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi