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Responsabilità dell'impresa costruttrice: da quando decorre la prescrizione per richiedere il risarcimento del danno?



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 20644 del 79 settembre2013. Nondecorre dalla data della domandaintroduttiva del giudizioil termine prescrizionale di un anno previstodall'articolo 1669, codice civile,in mancanza di prova della acquisizione da parte dei condomini, inepoca anteriore al deposito della perizia stragiudiziale, di unapprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difettie della loro addebitabilità all'imperfetta esecuzione dell'opera. E'quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 9settembre 2013, n. 20644.

Ilcaso riguarda la responsabilitàdi una impresa costruttrice di un edificio,per i vizi e i difetti della costruzione, alla quale vengonorichiesti il risarcimento dei danni e le spese necessarie alripristino dell'immobile. Secondo il costante orientamento dellagiurisprudenza, l'identificazione degli elementi conoscitivinecessari e sufficienti onde possa individuarsi la“scoperta” dei viziai fini del computo dei termini annuali posti dall'articolo 1669,codice civile - il primo di decadenza per effettuare la “denunzia”,ed il secondo, che dalla “denunzia” stessa prende a decorrere, diprescrizione per promuovere l'azione – deve effettuarsi conriguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto alcollegamento causale di essi con l'attività progettuale ecostruttiva espletata. La conoscenza completa, idonea a determinareil decorso del doppio termine, deve ritenersi conseguita, in assenzadi convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsidall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idoneiaccertamenti tecnici. Nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cuicause abbiano reso necessarie indagini tecniche, è consequenzialeritenere che una denuncia di gravi vizi da parte del committentepossa implicare una idonea ammissione di valida scoperta deglistessi, tale da costituire il diesa quo perla decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragionedegli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la pienacomprensione dei fenomeni e la chiara individuazione e imputazionedelle loro cause alla data della denuncia.

Data: 24/09/2013 09:40:00
Autore: C.G.