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Accertamento sintetico sui redditi: la Cassazione indica i limiti nel caso di utili extraxcontabili a carico del socio



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 20806 del 11settembre 2013. Intema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di societàdi capitali a ristretta base partecipativa, èlegittima la presunzionedi attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, rimanendo salva la facoltàdel contribuentedi offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono statidistribuiti, ma accantonatidallasocietà, ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a talfine sufficiente ne la mera deduzione che l'esercizio socialeufficiale si sia concluso con perdite contabili, nè il definitivoaccertamento di una perdita contabile, circostanza che non escludeche i ricavi contabilizzati, non risultando ne accantonati neinvestiti, siano stati distribuiti ai soci. E' quanto ha deciso laCorte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 11 settembre2013, n. 20806.

Questoprincipio – spiega ancora la Corte - è effettivamente sussistentenella più recente giurisprudenza di legittimità, «mala sua declinazione decisoria imponeil riscontro,conseguente ad un accertamento sulle movimentazioni finanziarieovvero gli atti giuridico-economici di una società ovvero dei suoisoci, che vi sia stata formazionedi utili non contabilizzati,da tale circostanza scattando la citata presunzione distributiva e lacorrelata tassazione individuale pro quota». Nelcaso oggetto di giudizio, l'accertamento sintetico dell'Ufficio,condotto sui redditi dei soci-contribuenti, poggiava ex articolo 38,commi 4 e 5, DPR 600/1973, su due circostanze, possesso diautoveicoli e spese per incrementi patrimoniali. Tale disposizionenormativa, così come modificata dall'articolo 22, comma 1, decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per iquali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto al 31maggio 2010, prescrive:

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commiprecedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla basedelle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodod'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento èavvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stessoperiodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta allafonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Ladeterminazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campionisignificativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, condecreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicarenella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso èfatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

Data: 13/09/2013 21:10:00
Autore: C.G.