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Trasferimento del ramo di azienda: il rapporto di lavoro dipendente prosegue con il cedente



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 20728 del 10settembre 2013. Deveritenersi che il rapporto di lavoro del lavoratore prosegua conil cedenteladdove l'asserito trasferimento d'azienda risulta attuato inviolazionedi norme imperativedal momento che l'entità economica trasferita al cessionario nonrisulta organizzata in modo stabile e autosufficiente, mancandodunque la prova della connessione delle professionalità delpersonale addetto con le attività del preteso ramo. E'quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con lasentenza 10 settembre 2013, n. 20728.

LaSuprema Corte ha già osservato, sia pure con riferimento acontroversia relativa alla cessione di analogo ramo di aziendaintentata da altri lavoratori operanti presso altro ambitoterritoriale della stessa società, che – nel regime normativoprecedente la modifica contenuta nel decreto legislativo n. 278/2003,articolo 32 – per“ramo d'azienda”,ai sensi dell'articolo 2112, codice civile (come modificato dallalegge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n.98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimentoriconducibile alla disciplina dettata per la cessione d'azienda,deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabilela quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità,il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma efunzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata“ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale identificatadalle parti del negozio traslativo, essendo preclusal'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione difrazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, diarticolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontàdell'imprenditore e non dall'inerzia del rapporto ad un ramo diazienda già costituito.

Puòapplicarsi la disciplinadell'articolo 2112, codice civileanche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specificosettore aziendale destinato a fornire un supporto logistico sia alramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria,purchè esso mantenga, all'interno della più ampia strutturaaziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni epersone al fine della fornitura di particolari servizi per ilconseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa eche, in presenza di tale presupposto, si considerano far parte delramo d'azienda, sicchè peraltro, i rapporti trasferiti dal cedenteal cessionario, ai sensi dell'articolo 2112, codice civile, senzanecessità di un loro consenso, riguardano i dipendenti che prestanola loro attività non solo esclusivamente ma anche prevalentementeper la produzione di beni e servizi del ramo aziendale.

Data: 20/09/2013 09:00:00
Autore: C.G.