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Concorsi pubblici: le responsabilità della società appaltatrice per inadempimento contrattuale



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 20687 del 10 settembre2013. Nell'ambitodel concorso pubblico, l'articolo 13 del Decreto Presidente dellaRepubblica n. 9 maggio 1994, n. 487 prescrive che la timbraturadel foglio-rispostee la firmadi uno dei componenti della commissionedevono essere effettuati a pena di nullità prima della lorodistribuzione o comunque prima della loro compilazione da parte deicandidati, a prescindere da ogni accertamento in merito alraggiungimento degli scopi di imparzialità, economicità etrasparenza, delle operazioni concorsuali: laddove la societàprivata che ha ricevuto in appalto l'organizzazione della prova nontimbri i fogli-risposte e li inserisca senza firma nel plicosigillato insieme ai questionari risultainadempiente al contrattostipulato l'ente promotore in quanto non garantisce la regolaritàdella selezione e dunque non può essere escluso l'obbligorisarcitorio in favore dell'amministrazione.

E'quanto deciso dalla Corta di Cassazione, con sentenza 10 settembre2013, n. 20687. L'accertamento della volontà delle parti espressanel contratto, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva,è tipico accertamentoin fattoistituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile insede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legalid'ermeneutica contrattuale di cui all'articolo 1362, e seguenti,codice civile, oltre che per vizi di motivazione nella loroapplicazione. Per far valere una violazione sotto entrambi i profili,il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali di interpretazione mediante specificaindicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in essecontenuti, ma è tenuto anche a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assuntivamente violati o li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche o insufficienti.

Data: 19/09/2013 18:00:00
Autore: C.G.