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Cassazione: il danno da veicolo non identificato va comunque risarcito, anche in assenza di denuncia alle autorità



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 20066 del 2Settembre 2013. La Compagnia di assicurazione- designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – è tenuta a liquidare il danno alla vittima disinistro stradale da veicolo nonidentificato anche se la stessa non ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità. Nel caso dispecie la Compagnia ha rifiutato tale pagamento palesando condotta colposa eprobabilmente collusiva di vittima ed automobilista. Il danneggiato,soccombente sia in primo che secondo grado, ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte citapropria giurisprudenza costante (in particolare, Cass. 18532/2007 e 4480/2011) riportanteil seguente principio di diritto: “l'omessadenuncia alle autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia statoeffettivamente causato da veicolo non identificato; così come l'intervenutadenuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tantosia senz'altro accaduto”. Tali circostanze vanno adeguatamente valutate dalgiudice del merito, il quale deve tenerne conto unitamente alle altrecircostanze del caso concreto; in ciò consiste la valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento.Rileva la Cassazione come il giudice d'appello non abbia tenuto inconsiderazione delle ulteriori risultanze probatorie fornite dall'interessato –come, ad es., alcune testimonianze – escludendo, senza motivare in modo ragionevole, il diritto al risarcimentosulla base della sola omissione di denuncia alle autorità. Il giudice delmerito ben avrebbe potuto giungere alle medesime conclusioni (ritenendo, peripotesi, la testimonianza inattendibile) ma avrebbe dovuto motivare logicamentetale decisione. Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata conrinvio alla Corte d'Appello.

Data: 13/09/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi