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Sicurezza sui luoghi di lavoro: il datore deve garantire idonee misure di protezione



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro,sentenza n. 20318 del 4 settembre 2013. Laddove vi sia la mancanza delle misure di sicurezza atte a prevenire irischi di inalazione nociva di fibre da amianto si configura laresponsabilità del datore di lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte diCassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 settembre 2013, n. 20318.

La decisione riguarda il caso di richiesta dirisarcimento del danno biologico e morale per la morte di un dipendente conseguita alla malattia professionale permesiotelioma pleurico, per effetto della quale l'INAIL gli aveva riconosciutoin vita una rendita da inabilità permanente del 100%. Dagli atti di causa delgiudizio di primo e secondo grado si era rilevato che alla luce delle indaginitecniche svolte non si era avuta alcuna certezza sul fatto che il soggettofosse deceduto per mesiotelioma, che tale malattia fosse dipesa dall'inalazionedi amianto sul luogo di lavoro e che i presidi al tempo esistenti in materia disicurezza fossero idonei ad evitarla, per cui non era stata raggiunta la provasull'esistenza di un nesso causale tra il decesso del lavoratore e ilcomportamento dei responsabili della società. La Corte di Cassazione,nell'accogliere il ricorso e accertare, quindi, la responsabilità del datore di lavoro, evidenzia come nel giudizio diappello via siano state alcuneimportanti contraddizioni che hanno portato i giudici ad emettere unasentenza da cassare: da una parte la Corte d'Appello, dopo aver fattoriferimento alla questione della mancanza delle misure di sicurezza atte aprevenire i rischi di inalazione nociva di fibre da amianto e dopo averaffermato che sarebbe stata necessaria la dimostrazione della idoneità dellestesse misure ai fini della suddetta prevenzione, precisano che il materialeprobatorio presente in atti non è completamente univoco, aggiungendo che lostesso può ritenersi sufficiente in merito alla sussistenza del predettorischio.

Ne consegue che per un verso la Corte dimerito reputa non del tutto univoco il materiale probatorio, mentre per altroverso, contraddicendosi, lo ritiene sufficiente ai fini dell'accertamento dellasussistenza del rischio di contrazione di malattie da amianto, e quindi dellaipotizzabilità di un nesso di causalità tra condizioni lavorative ed eventolesivo.

Data: 16/09/2013 11:00:00
Autore: C.G.