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Stato patologico nel MOBBING : negazione del risarcimento per manie di persecuzione



DiMaurizio TarantinoCassazione Civile sentenzan. 19814 del 28 agosto 2013.

Inordine alla responsabilità datoriale in caso di mobbing si è posto il problema di capire se la stessapossa subire un'attenuazione per effetto della sussistenza di concause (stato patologico pre-esistente).

Neicasi esaminati dalla giurisprudenza, capita spesso che il datore di lavororilevi una particolare fragilità psicologica emotiva del lavoratore che siassume vittima di mobbing, oppure rilevila presenza di altre cause che abbiano concorso a provocare il danno.

Unaparte della giurisprudenza ha escluso che questi fattori possano esimere ildatore di lavoro dalla responsabilità per i danni patiti. (In tal senso CassazioneCivile, sentenze del 29 agosto del 2007 n.18262 e dell' 8 giugno 2007 n. 13400).

Tuttavia,secondo altro diverso e recente orientamento, il mobbing, proprio perché nonpuò prescindere da un supporto probatorio oggettivo, non può essere imputato invia esclusiva o prevalente al vissuto interiore del soggetto, ovvero,all'amplificazione da parte del lavoratore delle normali difficoltà che caratterizzano la vitalavorativa di ciascuno. Secondo tale indirizzo,“possono essere stigmatizzate comecondotte di mobbing soltanto le fattispecie più gravi e non i meri episodi diinurbanità, scortesia o addirittura maleducazione”,(…) “con la conseguenzache non tutte le condotte del datoredebbono essere considerate illecite per il solo fatto che sono avvertite comelesive dal solo lavoratore a causa della sua fragilità soggettiva nei rapportipersonali, non potendo l'ambiente di lavoro, divenire una sorta di “Casa diCura” per lavoratori delicati e fragili come cristalli”. (Sul punto lesentenze del Tribunale di Trieste sez lavoro del 14-01-2011e del Tar CampaniaNapoli sez VII dell'11 marzo 2011 n. 1444)

Premessoquanto esposto, nel caso di cui ci si occupa, la Suprema Corte di Cassazione conla sentenza n. 19814 del 28 agosto2013, seguendo tale ultimo orientamento e confermando la decisione deigiudici di merito, ha affermato l'esclusione del risarcimento del Mobbing nelcaso di vittima sofferente di manie di persecuzione.

Invero,secondo gli ermellini, la ricorrente, per soggettività caratteriale tendeva adinterpretare quelle che possono essere normali vicende lavorative come offese; un atteggiamento, protendendo apersonalizzare come ostile ogni avvenimento come elemento di turbativadell'ambiente di lavoro.

Alriguardo, anche la consulenzamedico-legale d'ufficio aveva evidenziato un danno biologico di lieve entitàrientrante nel concetto di sofferenza endogena, verosimilmente ascrivibile allapersonalità che condizionavano la percezione che la ricorrente aveva delleproprie vicende lavorative.

Perquesti motivi è stato escluso il mobbing, e per converso evidenziata latendenza della ricorrente all'eccessiva personalizzazione, alla ‘vis' polemica, alla continua censuradell'operato della direttrice e anche delle colleghe.

Dunqueaffinchè il giudice possa considerare come illecita quella particolare condottadel datore è necessario che il danneggiato provi la finalità illecità dellacondotta medesima (analogamente a quanto previsto nell'art, 15 Statuto lavoratori e art.1345 cod. civ.); tuttavia si ritiene che tale finalità illecita non vada ricercata nell'intentopersecutorio personale del mobber, né guardando all'aspetto soggettivo dellacondotta (dolo o colpa), ma la finalità illecita deve essere apprezzata dalgiudice in relazione all'idoneità lesiva dei beni della persona edall'intrinseca ratio discriminatoria, che può essere accertata con lecircostanze di fatto e le caratteristiche oggettive della condotta(monodirezionalità, connotazione emulativa o abusiva, pretestuosità), oltrealla permanenza nel tempo della condotta.

Dott. Maurizio Tarantino

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Data: 02/09/2013 10:30:00
Autore: Maurizio Tarantino