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Locazioni immobili: non vale il patto di limitazione di responsabilità del locatore se ha taciuto vizi del bene



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III,sentenza n. 19806 del 28 agosto 2013. Le clausole contrattuali di gradimento delbene e di accollo da parte delconduttore di ogni onere di adattamento del bene all'uso pattuito non possonooperare quando i vizi definitivamente riscontrati nel bene oggetto di locazionesono tali da renderlo inidoneo aquell'uso. Il patto con cui si limita o si esclude la responsabilità dellocatore per i vizi della cosa non ha effetto se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore o se ivizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa. E' quantostabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 28 agosto 2013, n.19806.

Nel caso di specie, a cui si applica ladisposizione prevista dall'articolo 1579, codice civile, secondo cui “il patto con cui si limita o si esclude laresponsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se illocatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali darendere impossibile il godimento della cosa” non si configura nessunaviolazione di legge denunciata dal ricorrente se al momento della stipulazione del contratto il locatore ha offertouna rappresentazione delle caratteristiche e condizioni dell'immobile diverseda quella reale. Inoltre, il locatore dell'immobile non ha diritto alrisarcimento del danno, se risulta, dagli atti di causa, che il danno causatoalla cosa locata (nel caso di specie, il danno per occlusione dello scarico)non è stato provocato dal conduttore e, comunque, non risulta provato nel suoammontare, non indicando, il richiedente, altri danni risarcibili.

Data: 06/09/2013 09:30:00
Autore: C.G.