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Sinistro stradale con veicolo non identificato: quando il Fondo vittime della strada non risarcisce i danni materiali



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III,sentenza n. 19591 del 27 agosto 2013. Anorma dell'articolo 19, comma 2, legge n. 990/1969, riprodotta nell'art. 283,comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delleAssicurazioni), oggi vigente, in caso disinistro cagionato da veicolo nonidentificato la responsabilità del Fondo di garanzia delle vittime dellastrada – per quanto concerne i sinistri avvenuti prima del 24 Novembre 2007 - attraverso l'impresa a ciò designata,è limitata ai danni alla persona, sicchénon poteva in alcun modo essere riconosciuto il risarcimento del danno allavettura. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza27 agosto 2013, n. 19591.

Ilcaso riguarda un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altroveicolo datosi alla fuga e rimasto nonidentificato: conducente e proprietario del veicolo noto citano in giudiziola Compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni materiali,morali e fisici, avendo il conducente subito lesioni personali a seguito delsinistro, come da documentazione medica debitamente prodotta. La c.t.u.dimostrava che i danni materiali e fisici risultavano compatibili con ladinamica del sinistro descritta dal protagonista nella denuncia del sinistro,effettuata nei tempi previsti dalla legge. La giurisprudenza, ormaiconsolidata, della Corte di Cassazione ha statuito che in tema diresponsabilità derivante da sinistri stradali, l'apprezzamento del giudice dimerito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed alcomportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti siconcreta in un giudizio di mero fatto,che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamentemotivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quantoconcerne il punto relativo alla prova liberatoria di cui all'articolo 2054,codice civile (cfr. sent. 10 agosto 2004, n. 15434, ribadita dalle sentenze 23febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028).

Data: 12/09/2013 08:30:00
Autore: C.G.