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Litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contratto compravendita



di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione II, sentenza n. 18864 del 7 agosto  2013. Secondo il principio espresso dalle SezioniUnite della Corte di Cassazione (sent. 17952/2007), nell'azione previstadall'articolo 2932, codice civile, promossa dal promissario acquirente, perl'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale,nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunionedei beni, abbia stipulato il preliminaresenza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativogiudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato ilcontraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo edeve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. E' quanto stabilitodalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 7 agosto 2013, n. 18864.

E invero, al coniugerimasto estraneo al negozio va riconosciuto l'interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur senon è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniugestipulante, unico obbligato, tuttavia la sentenza, che ai sensi dell' articolo2932, codice civile, è sostitutiva delcontratto definitivo non concluso, produce effetti traslativi nella sferagiuridica dell'altro coniuge, rimasto fino a quel momento comproprietario delbene, attesa la natura meramente obbligatoria del contratto preliminarestipulato dall'altro coniuge. La questione che si pone, infatti, non è se ilcontratto sia o meno opponibile al coniuge che non è stato parte nel negozio,quanto piuttosto – non diversamente dalla ipotesi in cui entrambi i coniugipromittenti siano intervenuti nell'atto obbligandosi al trasferimento del beneda loro promesso in vendita – che legittimati a resistere nel giudizio promossodal promissario acquirente ai sensi dell'articolo 2932, codice civile, sianotutti i soggetti nei cui confronti è destinata a produrre effetti la sentenzacostitutiva che tiene luogo del mancato consenso alla stipula del definitivo.

Data: 18/09/2013 09:00:00
Autore: C.G.