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Cassazione: nozione comunitaria di impresa ed accesso del libero professionista agli sgravi contributivi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 18710 del 6 Agosto 2013. La Suprema Corte è chiamata apronunciarsi sul tema degli sgravicontributivi. Nel caso di specie un commercialista libero professionistaricorre avverso la sentenza d'appello lamentando violazione di legge e difettodi motivazione e ponendo alla base della propria doglianza l'interpretazionecomunitaria della nozione di impresa. Secondo il ricorrente l'interpretazionedata dal giudice del merito si sarebbe posta in netto contrasto con la giurisprudenza europea, la qualefornirebbe una nozione giuridica di impresa in senso ampio, comprensiva di “qualsiasi entità che eserciti attivitàeconomica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e delle suemodalità di finanziamento”. In questo senso – interpretazione avallataanche dalla stessa Cassazione - la nozionedi impresa, utilizzata in termini di tuteladel mercato concorrenziale, equivarrebbe a quella di datore di lavoro, edin tale ambito rientrano sicuramente anche le libere professioni.

La questione in oggetto vertetuttavia circa l'applicabilità di una normativa di favore – in particolare, lalegge 407/1990 in merito agli sgravi contributivi spettanti alle “imprese”operanti nel Mezzogiorno – normativa considerata d'eccezione rispetto ai principi fondamentali operanti in materia,di conseguenza sottoposta a regimeinterpretativo sicuramente restrittivo.Prosegue la Suprema Corte evidenziando come la differenza tra impresa e libero professionista sia ricavabile dall'art.2238 cod. civ. : “il professionistaintellettuale diventa imprenditore solo quando svolga un'ulteriore attività,diversa da quella intellettuale e definibile, in sé considerata, come attivitàd'impresa; ulteriore attività rispetto alla quale l'esercizio della professionesi ponga quale semplice elemento”. In definitiva, la nozione di impresaelaborata dalla giurisprudenza europea “nonpuò trovare applicazione nel caso in esame in cui vengono in rilievo sgravicontributivi, cioè nell'ambito di una normativa di stretta interpretazione,siccome derogatoria alla generale sottoposizione alle obbligazioni contributivee tenuto conto del fatto che intanto può ritenersi che il mancatoriconoscimento di detti sgravi anche al libero professionista alteri laconcorrenza quando quest'ultimo abbia organizzatola propria attività con un supporto organizzativo tale che l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attivitàprofessionale del titolare, circostanza questa nel caso in esame nondimostrata, per quanto sopra esposto”. Mancando la prova dell'organizzazione professionale sottoforma di impresa, la sentenza d'appello viene dunque confermata ed il ricorso rigettato.

Data: 24/08/2013 08:40:00
Autore: Licia Albertazzi