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Cassazione: il consenso informato non può essere generico e il paziente deve conoscere i rischi di un eventuale intervento chirurgico



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n.18334 del 31 Luglio 2013. Il professionista sanitario ha l'obbligo difornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure medicheo all'intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre alpaziente, perché lo sottoscriva un modulonon generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimentoin modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni: ne consegue cheil medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordineall'ottenimento del cosiddetto «consensoinformato» ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioniscientificamente possibili sull'intervento chirurgico, che intende eseguire, esoprattutto sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento. E' il principio didiritto stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 31 luglio 2013, n.18334.

Deve ravvisarsi una responsabilità del medicoche non abbia fornito al paziente una adeguata informazione sul rischio didistacco della retina e sui possibili rischi degli interventi chirurgici diinserzione di un cristallino artificiale. Inoltre la responsabilità del medico deve ravvisarsi anche nel non averprestato sufficiente attenzione alla storia clinica del paziente e di aversottovalutato una serie di elementi indicativi di un elevato grado di rischionel prodursi del distacco della retina. L'obbligo di sottoporre al paziente,perché lo sottoscriva, un modulo relativo al «consenso informato», va assolto a fortiori in una ipotesi, come quellaesaminata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, laquale evidenziava non pochi fattori “regmatogeni”, capaci di provocare undistacco della retina, che sconsigliavano l'intervento, peraltro neppurecogentemente necessario. Con la conseguenza che sarebbe stata indispensabileuna accurata esposizione sia dei vantaggi, sia, e soprattutto, dei pericoli cheuna seconda apertura del bulbo oculare avrebbe comportato.

Data: 22/08/2013 09:00:00
Autore: C.G.