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Cassazione: L'applicazione tardiva di una norma incerta non obbliga la Cassa Previdenza al risarcimento del danno



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione III , sentenza n.18328 del 31 Luglio 2013. La Cassa che applica in ritardo ai suoi iscritti una normasolo perchè il testo è incerto esibillino non è tenuta a risarcire il professionista per eventuali ritardio omissioni della prestazione previdenziale. E' quanto stabilito dalla Corte diCassazione, con sentenza 31 luglio 2013, n. 18328.

In base all'articolo 366bis, cod. proc. civ., il ricorrenteche denunci, con ricorso in cassazione, un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata è tenuto, a conclusione del motivo, a sintetizzare le sue censure nelc.d. quesito di fatto, cioè in unaproposizione analoga al quesito di diritto che indichi chiaramente, in modosintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso rispetto al quale lamotivazione si assume omessa o contradditoria, cosi come le ragioni per lequali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea agiustificare la decisione.

Il quesito didiritto, invece, deve essere formulato in modo da consentire al giudice dilegittimità di enunciare una regula iurissuscettibile di applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quellodeciso dalla sentenza impugnata. Esso deve cioè contenere: a) l'esposizionedegli elementi di fatto sottoposti all'esame del giudice di merito; b) lasintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) ladiversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovutaapplicare. Il quesito quindi non deve risolversi in una enunciazione dicarattere generico ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo dellacontroversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da nonconsentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dalricorrente.

Data: 07/09/2013 09:40:00
Autore: C.G.