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Notifiche tributarie: la Cassazione indica il corretto procedimento e le norme applicabili in caso di irreperibilità



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n.18251 del 30 Luglio 2013. La notifica dell'intimazione di pagamento alcontribuente irreperibile è invalidase non viene inviata una raccomandata che certifica le avvenute formalità ex articolo 140 del codice di proceduracivile. Senza questa comunicazione non può considerarsi perfezionato ilprocedimento notificatorio. Lostabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 30 luglio 2013, n. 18251.

Infatti, in tema di riscossione delle imposte dirette,nell'ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi delterzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi condeposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario einvio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestivitàdell'impugnazione della detta cartella, il diesa quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla lucedi quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010,n. 3, e l'ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento dellaraccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenzaovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalladata di spedizione della raccomandata. Non vi è quindi ragione di perseverarenell'affermare la necessaria distinzione tra la procedura di notificaall'irreperibile disciplinata dall'art. 140, codice di procedura civile, equella disciplinata dall'art. 60, DPR 600/1972, siccome entrambe le norme impongono ormai la comunicazione per raccomandata dell'avvenuta effettuazione delleformalità di affissione e deposito, senza la quale non può considerarsiperfezionato il procedimento notificatorio.

In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nellamotivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma,c.p.c., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizionon possono essere tratte dalla struttura del procedimento contenziosoapplicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, madevono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti dellacontroversia decisa.

Data: 18/08/2013 08:40:00
Autore: C.G.