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Opposizione a ordinanza ingiunzione: è legittima anche se l'atto opposto viene depositato in corso di causa



di Marco Massavelli -Nelgiudizio di opposizione ad ordinanzaingiunzione di pagamento di sanzioniamministrative, la mancataproduzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determinaun'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltantoprovvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, nongiustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza diinammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, legge n. 689/81 la qualepresuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione.(cfr. Cass., SSUU 28gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI - 2, 12 luglio 2011, n. 15320). E' quanto stabilito dalla Corte diCassazione Civile, con sentenza 13 maggio 2013, n. 11335.

Intema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codicedella strada, la Suprema Corte rammenta come nel giudizio di opposizioneavverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria,legittimata passiva, a norma dell'articolo 23 della legge n. 689/81 cui rinvial'art. 205 del codice della strada è l'autorità amministrativa che ha irrogatola sanzione medesima, ossia il Prefetto(Cass., Sez. I 25 gennaio 2005, n. 1502), e non l'Ente da cui dipendel'organo accertatore della violazione (nel caso di specie, trattandosi diviolazione accertata dalla polizia municipale, l'Ente da cui dipende l'organoaccertatore è il Comune). Si rammenti, inoltre, come la materia delleopposizioni ai verbali di accertamento di violazioni alle norme del codicedella strada e alle ordinanze ingiunzioni, sia regolata dal decreto legislativo1 settembre 2011, n. 150, agli articoli 6 e 7, secondo la disciplina del rito del lavoro.

Per quantoriguarda, in particolare, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, di interessenel caso di specie, l'articolo 6, al comma 9, stabilisce che: “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che haemesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionariappositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi dellasanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto”. Da tale norma sievincono alcuni principi importanti. Innanzitutto, come già rammentato dallaCorte di Cassazione, legittimata passivaè l'autorità che ha emesso l'ordinanza(e cioè, il Prefetto). Tale autorità sta in giudizio personalmente, e cioè,senza essere rappresentato da un legale. Per quanto concerne l'autorità che haemesso l'ordinanza, starà in giudizio con la presenza di “propri” funzionariappositamente delegati. Per quantoconcerne, in particolare, il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzioneemessa per violazioni alle norme delcodice della strada, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio anchedall'amministrazione (Comune = Sindaco) cui appartiene l'organo accertatore (Polizia Municipale), la quale saràrappresentata da propri funzionari appositamente delegati. Per quanto riguarda,infine, l'oggetto del giudizio di cassazione, e cioè la legittimitàdell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, anche in assenza della produzionedel provvedimento opposto, la Suprema Corte specifica che comunque, “il ricorso contiene la specifica indicazionedegli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazionerelativa al ritiro dell'ordinanza-ingiunzione a seguito di invio dellaraccomandata ex art. 140 c.p.c.”, ritenendo, per cui, legittimal'opposizione, con l'obbligo, comunque, di produrre, in corso di giudizio,l'atto opposto.

Data: 20/08/2013 09:00:00
Autore: C.G.