Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione: quando è necessaria la preventiva accettazione con beneficio di inventario



di Francesca Tessitore - Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16635. Ilnonno novantaduenne vende tutti i suoi beni immobili ad una nipote per un prezzo irrisorio ed, alla sua morte (ab intestato), le figlie agiscono ingiudizio per far accertare e dichiarare la simulazionedel contratto di vendita, dissimulante una donazione e, conseguentemente,l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della propria quota dilegittima. In primo grado (come confermato in Appello) il Tribunale ha rilevatoun difetto di legittimazione attiva delle attrici in quanto esse non avevano preventivamente accettato l'eredità con beneficio diinventario, condizione ritenuta necessaria ai fini dell'esperimentodell'azione di riduzione nei confronti della parte acquirente (presuntadonataria).

Argomentando in forza delprecedente giudicato (Cass. 19527/2005) in forza del quale "qualora il de cuius abbia integralmenteesaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificandototalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quotadi eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire perla riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, (…), non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla dadividere” la Suprema Corte ha accolto il ricorso argomentando che lacondizione necessaria “per chiedere lariduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione dilegittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizionestabilita dall'art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell'ereditàcon beneficio d'inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta inpari tempo la qualità di erede”. Il legittimariopretermesso, infatti, non riveste la qualità di erede per il solo fattodell'apertura della successione: l'acquistodella qualità di erede si avrà solamente a seguito del vittoriosoesperimento dell'azione di riduzione essendo, attualmente, considerato unsoggetto terzo e non soggetto all'accettazione con beneficio di inventario.

Data: 30/07/2013 09:30:00
Autore: C.G.