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Come calcolare il rimborso delle spese sostenute dai coeredi per le ristrutturazioni apportate sui beni ereditari



di Francesca Tessitore - Cassazione civile 28 giugno 2013, n. 16364. Alla morte del padre,uno dei tre fratelli conviene in giudizio gli altri al fine di ottenere la divisione del patrimonio ereditario. Ifratelli convenuti, attori in altre pendenze nelle quali chiedevano all'odiernoattore il pagamento del prezzo deimateriali e della manodopera relativamente ad opere edificate sulleproprietà cadute in successione, chiedono il rigetto della domanda attorea inquanto tra di essi vi è un accordo,stipulato verbalmente prima del decesso del padre, in merito allaspartizione del patrimonio ereditario. In primo grado il Tribunale, riuniti igiudizi, ha dapprima dichiarato che il "presunto accordo di divisione (…) avrebbe dovuto essere consacrato daun atto scritto e non poteva provarsi a mezzo testimoni" ed, insecondo luogo, ha ordinato lo scioglimentodella comunione ereditaria sui beni immobili, disponendone un'assegnazioneproporzionale ai coeredi, unitamente a dei conguagli, oltre ad una somma atitolo di indennità.

In secondo grado la Corted'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che “alla situazione del coerede che abbiaeseguito migliorie sulla cosa comune non possa applicarsi l'art. 1150 c.c.,comma 5, a questo spettando, non l'indennità pari all'aumento di valore dellacosa, ma il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera”. LaSuprema Corte ha ribadito che il presunto accordo, effettuato quando il padreera ancora in vita, aveva ad oggettouna successione non ancora aperta(quindi potrebbe integrare un pattonullo), che è necessario effettuare un distinguo tra le spese sostenute sui beni ereditari prima edopo l'apertura della successione (in quanto, per le spese sostenute primadel decesso, l'indennità è ai sensi dell'art. 936 c.c.) ed ,infine, haconfermato il principio menzionato dalla Corte d'Appello, stabilendo che lasomma può essere chiesta “qualemandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria,il rimborso delle spese sostenute per materiali o manodopera”.

Data: 11/08/2013 09:00:00
Autore: C.G.