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Preliminare di vendita di cosa altrui: la caparra confirmatoria può essere trattenuta quale corrispettivo per l'obbligo di procurare la vendita?



di Francesca Tessitore - Cassazione civile, II sezione, 27 giugno 2013, n. 16253. Duesoggetti stipulano un preliminare divendita di bene immobile. Il promissario acquirente, ignaro che la controparte non fosse la proprietaria del bene paga alpromittente venditore (di cosa altrui) una caparra confirmatoria. Alla scadenzadel termine pattuito nel preliminare di vendita, il proprietario dell'immobile non accetta la proposta di acquisto delpromissario acquirente e quest'ultimo chiede, alla controparte, la restituzionedella somma versata a titolo di caparra. A seguito del rifiuto, motivatodall'assunto che il promittente venditore di cosa altrui intendeva ritenere lasomma quale corrispettivo del proprio impegno a procurare l'acquisto, vieneemesso decreto ingiuntivo nei confronti del promittente venditore. La Corteterritoriale ha valutato che l'obbligo assunto dal venditore di cosa altrui nonfosse finalizzato al mero impegno di procurare l'acquisto (causa per la qualeil promittente venditore di cosa altrui avrebbe potuto ritenere la caparra) maera diretto al conseguimento di unaccordo con il proprietario dell'immobile per la vendita, accordo che non èmai stato concluso.

La Suprema Corte ha rilevato come“una diversa valutazione degli impegni dicui si è appena detto e nel senso che sarebbero correlati alla consapevolezzadel (omissis…) dell'altruità del bene, avrebbe necessitato la dimostrazione chele parti (omissis…) avessero stipulato un preliminare di compravendita di cosaaltrui, che i dati acquisiti nel giudizio non consentono di affermare.” Perquanto concerne l'opposizione al decretoingiuntivo, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento della Corted'Appello, secondo la quale “ilversamento era privo di causa in quanto la validità e l'efficacia dellaproposta era subordinata all'accettazione del proprietario e, in casocontrario, prevedeva espressamente l'obbligo di restituzione” ed inoltresussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, desumibilidal contratto preliminare medesimo “l'obbligazionedi restituire la somma versata era quindi contenuta nella stessa scritturaprivata prodotta in giudizio, che costituiva pertanto il titolo sulla basedella quale il Tribunale ha emesso il provvedimento monitorio.”

Data: 10/08/2013 08:00:00
Autore: C.G.