Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione a SSUU: il ricorso per cassazione deve contenere motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c.



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17931 del 24 Luglio 2013.

Nel giudizio per cassazione che ha adoggetto censure espressamente e tassativamente previste all'articolo 360, primocomma, Cpc il ricorso deve essere articolato in specifici motivi immediatamenteed inequivocabilmente riconducibili a una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazionenumerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrentelamenti l'omessa pronunzia, da parte della impugnata sentenza, in ordine ad unadelle domande o eccezioni formulate, non è necessario che faccia espressamenzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'articolo360 Cpc (con riferimento all'articolo 112 Cpc), purché nel motivo si facciainequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dallarelativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, inordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione siastata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione dilegge. E' quanto stabilito dalla Corte diCassazione, Sezioni Unite, con sentenza 17931, del 24 luglio 2013.

La Cortedi Strasburgo ha avuto più volte modo di precisare che nell'interpretazione ed applicazione della legge, in particolare diquella processuale, gli Stati aderenti, e per essi i massimi consessigiudiziari, devono evitare gli “eccessidi formalismo”, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità deiricorsi, consentendo per quanto possibile la concreta esplicazione di quel“diritto di accesso ad un tribunale” previsto e garantito dall'articolo 6 par.1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delleLibertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del4.8.1955).

 

Data: 19/08/2013 08:59:00
Autore: C.G.