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Cassazione: si può addebitare la separazione al coniuge che tradisce anche se rapporto era già in crisi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 17991 del 24 Luglio 2013. E'corretto addebitare al coniuge fedifrago la separazione, anche se già da tempoi rapporti tra i due coniugi era logorato. Lo ha stabilito la CassazioneCivile, respingendo per manifesta infondatezza il ricorso in oggetto econfermando le statuizioni del giudice d'Appello. L'atto di tradimento sarebbe infatti valutato dal giudice del meritocome l'atto supremo che ha comportato inevitabilmente la rottura del rapporto di fiducia reciproca tra i due coniugi, all'epocaseparati in casa.

Nel caso di specie però! fa notare la Suprema Corte, “il tradimento sarebbe stato l'epilogo di una crisiconiugale imputabile al marito stesso”.

Impugnandola sentenza di secondo grado, confermante l'addebito di un assegno periodico dimantenimento a favore della moglie a carico del marito, il ricorrente aveva dedottoviolazione di legge laddove al contrario, secondo la Cassazione, il giudice delmerito avrebbe correttamente applicato le norme di cui agli artt. 2697 e 156cod. civ., la prima relativamente alla produzione delle prove a sostegno dell'adulterio(il comportamento del marito avrebbe “mantenutocondotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte”) e laseconda relativamente ai criteri utilizzati per l'imputazione e ladeterminazione dell'importo dell'assegno periodico addebitato all'ex marito neiconfronti dell'ex moglie. Il comportamento del marito, compiutamentedocumentato, unitamente alle sensibili differenze di reddito intercorrenti trai due sono stati considerati dai giudici di primo e secondo grado elementisufficienti ai fini dell'accoglimento della richiesta di addebito.

Data: 18/08/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi