Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: diritto comunitario, diritto alla conservazione del nome e doppia cittadinanza



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n 17462 del 17 Luglio 2013. Nel caso di specie la SupremaCorte interviene in merito ad un caso di cambiamentod'ufficio (ad opera dell'anagrafe comunale) del cognome del ricorrente, titolare di doppia cittadinanza (quella italiana acquisita per naturalizzazione,senza tuttavia perdere quella di origine) sostituendo il cognome della madrecon quello del padre. Accolta l'opposizione alla rettifica da parte delTribunale, il giudice di secondo grado aveva poi provveduto ad annullare taleprovvedimento confermando la modifica operata dall'anagrafe comunale poiché “in caso di cambiamento di nazionalità,viene applicata la Legge dello Stato di nuova nazionalità e quindi, nel caso dispecie, la legge italiana, la quale prevede appunto l'attribuzione del solocognome paterno”. Tale disposizione varrebbe però soltanto nei confrontidei cittadini italiani nati all'estero da genitori italiani.

La Suprema Corte rileva come ineffetti siano presenti due circolari delMinistero dell'Interno, redatte a distanza di circa quattro anni l'una dall'altra,riportanti interpretazioni sul punto contrastanti. Sul piano comunitario la giurisprudenza è costante nell'affermare che “l'ordinamento interno non è legittimato alimitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altrostato membro”, statuendo che “l'autoritàamministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome aiminori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, diquello e di un altro stato membro, allorchè la domanda sia volta a far sì checostoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza deldiritto e della tradizione del secondo Stato”. La seconda circolareministeriale, la più recente in ordine temporale, ha appunto accolto ilpredetto orientamento, rendendo impossibile la modifica al cognome senza ilconsenso dell'interessato. Il diritto alnome, come il diritto alla personalità,sono diritti che nell'ordinamento italiano godono di suprema tutelacostituzionale, non suscettibili di modifica (c.d. “nucleo duro” dellaCostituzione). Conclude la Corte accogliendo il ricorso, decidendo nel merito edisponendo la cancellazione delle rettifiche dal registro anagrafico edaffermando che “il ricorrente, nato inPerù da genitori stranieri, e che ha conseguito anche la cittadinanza italianaper aver risieduto in Italia per più di dieci anni, ha diritto a portare anchein Italia il proprio doppio cognome”.

Data: 17/08/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi