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Cassazione: ai fini della sussistenza del vincolo di subordinazione rileva la situazione di fatto e non l'inquadramento formale fornito dal datore di lavoro



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 17478 del 17 Luglio 2013. Unmedico ricorre al Tribunale perveder dichiarata la propria posizione dilavoratore subordinato (aiuto medico presso una clinica privata) nonostantel'azienda avesse qualificato lo stesso come libero professionista. Tale statuizione è stata confermata inappello. Ricorre così in Cassazione l'azienda ospedaliera.

Denunciala ricorrente violazione di legge in merito all'errata applicazione, da partedella corte territoriale, degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., nonché errata,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. LaSuprema Corte rileva come in realtà non si riscontrino i difetti di motivazionedenunciati dalla ricorrente e che, di conseguenza, non sia onere della Corteadita procedere ad un esame della questione nel merito. Si sofferma tuttavia adesplicare il principio di diritto per cui, ai fini di correttamente inquadrareil rapporto di lavoro intercorrente tra due soggetti, rilevi il criterio fattuale a discapito del meroinquadramento formale del rapporto di lavoro, così come prospettato dal datore.La resistente, nell'esplicare le sue funzioni lavorative, era infatti tenuta afirmare fogli di presenza, ad osservare il medesimo orario di lavoro, arispettare le disposizioni del direttore sanitario, nonché ad assicurare lapropria reperibilità. “Circostanze questeche, per le modalità di esecuzione delle sue prestazioni attestano come ilmedico fosse stabilmente inserita nell'organizzazioneaziendale”. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, laCassazione rigetta il ricorso.

Data: 11/08/2013 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi