Commette reato la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare Silvia Pascucci - 27/03/24  |  TFR coniuge divorziato: presupposti, importo ed esclusioni Matteo Santini - 25/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Il divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro negli appalti endoaziendali



di Marco Massavelli - di Marco Massavelli- Corte di Cassazione Sez. Lavoro, sentenza n. 17359 del 16 Luglio 2013. Il divieto di intermediazione e interposizionenelle prestazioni di lavoro di cui all'articolo 1, legge 1369 del 1960, èdiretto a proteggere i lavoratori daforme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formaledel rapporto e la sua effettiva destinazione, e cioè tra l'autore dell'assunzionee l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative. Esso operaoggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio delle partie può essere violato anche da soggetti titolari di una propria organizzazioneautonoma, che professionalmente abbiano assunto appalti regolari di opere e servizi, se la situazione lavorativa apparente non corrisponde a quella reale, conla conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alledipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato le prestazionilavorative. E' quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con lasentenza in commento.

In particolare, conriferimento agli appalti"endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad unappaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti alcomplessivo ciclo produttivo del committente, il divieto di intermediazione edinterposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art.1), secondo la giurisprudenza di questa Corte, opera tutte le volte in cuil'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa,rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestioneamministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie,assicurazione della continuità della prestazione), senza che da parte sua cisia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad unrisultato produttivo autonomo e senza che esista, anche in fatto, una autonomiagestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nelladirezione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.

Data: 06/08/2013 08:30:00
Autore: C.G.