Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: valenza della dichiarazione testimoniale del lavoratore in nero contenuta nel verbale degli ispettori inps



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 17054 del10 Luglio 2013. A seguito di un controllo degliispettori di vigilanza inps svolto presso un esercente veniva redatto verbale attestante l'irregolarità della posizione lavorativa diun sottoposto, con conseguente applicazione delle relative sanzioniamministrative. Avverso tale statuizione proponeva opposizione l'interessato ela sua richiesta veniva respinta dalla commissione tributaria provinciale,sentenza poi parzialmente riformata dalla commissione regionale la quale rideterminava l'importo delle sanzionicomminate. Contro questa statuizione propone ricorso in Cassazione l'Agenziadelle Entrate, contestando in particolare le motivazioni addotte dal giudicedel merito circa l'effettivo instaurarsi, da un punto di vista temporale, delrapporto di lavoro.

Dopo aver enunciato il principio giuridico per cui lasituazione in oggetto sarebbe dovuta essere decisa dal giudice ordinario (non avendo il caso di specie natura strettamentefiscale ma di previdenza sociale; senza possibilità di accoglimento delrelativo gravame per intervenutogiudicato implicito sulla giurisdizione, non essendo stata sollevata larelativa eccezione, né dalle parti né d'ufficio, entro i termini di legge; principio di economia processuale) laSuprema Corte affronta la questione prospettatale, sancendo che “l'irrogazione della sanzione prevista dallaL. 73/2002 (…) non richiede, da parte dell'amministrazione, alcun onere di dimostrare l'effettivadurata del rapporto di lavoro irregolare, essendo sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione di prestazionelavorativa da parte di soggetto che non risulti da scritture o da altradocumentazione obbligatoria”. Con riguardo alle preclusioni probatorie incampo tributario, “fermo restando ildivieto di ammissione di prova testimoniale nel processo tributario sussiste ilpotere di introdurre, per entrambe le parti, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valoreprobatorio proprio degli elementi indiziari, i quali possono concorrere aformare il convincimento del giudice (…)”. Tali dichiarazioni, contenute all'internodel verbale degli ispettori in qualità di pubblici ufficiali, fanno fede sino a querela di falso.Vige quindi una presunzione relativa di retrodatazione dell'assunzione, superabile dal datore di lavoro”.Tuttavia questa prova, in sede di giudizio di merito, non è mai stata fornita. “Non risulta, quindi, fornita dal datore dilavoro prova contraria relativa all'effettiva data di inizio del rapporto dilavoro”. Il ricorso viene accolto senza rinvio e la sentenza d'appello debitamenteriformata.

Data: 16/07/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi