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Cassazione: responsabilità professionale, corretta formulazione del petitum e requisiti del ricorso ex art. 366 c.c.



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 17077 del 10 Luglio 2013.In tema di responsabilità professionale, l'attore che si attiva al fine dirichiedere il risarcimento del danno causato da negligenza ed imperizia delprofessionista deve formulare chiaramentee specificamente le propriedoglianze. Nel caso di specie, a seguito di un primo accoglimento della domandaproposta dai danneggiati da parte del Tribunale e di una successiva radicaleriforma ad opera della Corte d'Appello, la Suprema Corte si è pronunciata inmerito al ricorso di due coniugi, obbligati al versamento di una somma didenaro al fine di liberare un bene oggetto di pignoramento, bene a suo tempodestinato a fondo patrimoniale lacui annotazione è stata a suo tempo omessa dal notaio.

Pur essendo palese l'imperizia ela negligenza del professionista, la Cassazione ha rigettato il ricorso poiché idanneggiati si sono limitati a richiedere la condanna del professionistaancorando e quantificando la stessa nel “valoredi stima” del bene oggetto di pignoramento. La Suprema Corte avalla lemotivazioni già addotte dalla Corte d'Appello, in particolare come “il danno ingiusto, conseguente all'inadempimentodel notaio, non poteva individuarsi nell'esborso effettuato dagli attori acitazione dei loro creditori (…); il danno eziologicamente riconducibile allamancata annotazione della convenzione dovesse identificarsi (…) con quelloconseguente la sottrazione ai bisogni della famiglia dei beni costituiti infondo patrimoniale”. Sottolinea inoltre come i ricorrenti avessero violato ilrequisito della specificità dei motivi exart. 366 co6 cod. civ., essendosi gli stessi limitati nel ricorso a far generico riferimento ai documentiallegati già in sede d'appello.

Il ricorso viene quindi rigettato e considerato “ai limiti dell'inammissibilità”.

Data: 12/07/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi