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Cassazione: tentativo obbligatorio di conciliazione e prescrizione del diritto al risarcimento del lavoratore infortunato



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 16452 del 1 Luglio 2013.Una lavoratrice subisce un infortunio in itinere (investimento daparte di un muletto) a causa di un'omissione del datore di lavoro, il qualeavrebbe posizionato una segnaletica interna al luogo di lavoro in modo deltutto inadeguato. Promuove la stessa giudizio di richiesta risarcimento danni,causa vinta sia in primo che in secondo grado. Sostiene parte attrice che ilperiodo di prescrizione quinquennale sarebbe stato interrotto dalla notificazione del primo ricorso introduttivo delgiudizio corredato da apposita istanza di tentativo obbligatorio diconciliazione, indirizzato sia alla Direzione provinciale del lavoro che aldatore di lavoro. Avverso la sentenza d'appello, ed in particolare lamentando l'erratanotifica dell'istanza di conciliazione (la quale sarebbe avvenuta a societàdifferente) nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, ildatore promuove ricorso in Cassazione.

In merito alla regolarità diespletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione la Corte afferma che “aifini dell'espletamento del tentativo di conciliazione, il quale ai sensi dell'art.412 cod. proc. civ. costituisce condizione di procedibilità della domanda, siasufficiente, in base a quanto disposto dall'art. 410 bis cod. proc. civ. lapresentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioniprovinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato il tentativoobbligatorio di conciliazione decorsisessanta giorni dalla presentazione, a prescindere dall'avvenutacomunicazione della richiesta stessa alla controparte”. Per quanto riguarda lacontestata avvenuta interruzione dei termini di prescrizione la Cassazionericorda come natura stessa dell'istituto sia il suo carattere recettizio, essendo dunque indispensabile la notificaanche al datore di lavoro. “Nel caso inesame la decisione impugnata ha evidenziato che la richiesta del tentativoobbligatorio di conciliazione era stata indirizzata non solo alla DPL ma anche alla società appellante (…)prima della scadenza del quinquennio,e tanto basta per disattendere la censura”.

La Suprema Corte rigetta ilricorso e conferma la sentenza di condanna di secondo grado.

Data: 09/08/2013 08:08:00
Autore: Licia Albertazzi