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Contratto di vendita: il venditore non garantisce per le difformità palesi della cosa venduta



di Marco Massavelli - Aisensi dell'art. 1491, codice civile, nella vendita non è dovuta la garanzia di cui all'art. 1490, codicecivile, se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovutase i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso che ilvenditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Inoltre,a norma dell'art. 1667, codice civile, la sussistenza di difformità o vizidell'opera non comporta una garanzia a carico dell'appaltatore, se ilcommittente ha accettato l'opera e se le difformità o i vizi erano da luiconosciuti o riconoscibili, purché non siano stati taciuti in mala fededall'appaltatore. L'accettazionedell'opera determina, pertanto, la liberazione dell'appaltatore per i vizipalesi, cioè per quei vizi che siano conosciuti o riconoscibili dalcommittente.

Secondole Sezioni unite (13294/2005) in tema di compravendita (esteso ancheall'ipotesi di appalto), l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui èdestinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico)per se non da vita a una nuova obbligazione estintiva sostitutiva (novazioneoggettiva: art. 1230, codice civile) dell'originaria obbligazione di garanzia(art. 1490, codice civile), ma consente al compratore di non soggiacere aitermini di decadenza e alle condizioni di cui all'art. 1495, codice civile, aifini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione delprezzo) previste in suo favore (art. 1492, codice civile), sostanziandosi taleimpegno in un riconoscimento del debito,interruttivo della prescrizione (art. 2944, codice civile); infatti, soloin presenza di un accordo delle parti, il cui accertamento è riservato algiudice di merito, inteso a estinguere l'originaria obbligazione di garanzia ea sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore dieliminare i vizi dà luogo a una novazione oggettiva. E' quanto affermato dallaCorte di Cassazione Civile, 25 giugno 2013, n. 15992.

Data: 30/06/2013 16:00:00
Autore: C.G.