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Tributi prima casa: rispetto alla perizia di parte prevalgono i dati catastali



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 15966 del 25 Giugno 2013. In tema di agevolazioni fiscali per la prima casa, il contribuente non ha dirittoa usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa se la perizia di parte, incontrasto con i dati catastali, indica una superficieinferiore ai 200 mq al netto di scale balconi e cantine. Inoltre, ilgodimento delle agevolazioni va necessariamente indicato nel rogito essendoinsufficiente riservarsi di chiedere il rimborso in un secondo momento, dopo laconsulenza del professionista presso l'abitazione.

E' quanto sostenuto dalla Corte diCassazione, sezione VI Civile, con sentenza 25 giugno 2013, n. 15966. La perizia di parte,infatti, èatto che da solo non può ritenersisufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, quando essa contrasti coni dati aventi carattere pubblico,sicchè andava supportata da altri elementi di riscontro La Suprema Corte rammenta inoltre che ai sensidel DM . 2.8. 1969, si considerano pure di lusso le case composte di uno o piùvani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessivasuperiore a mq . 200 (esclusi i balconi, le terrazze , le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine), ed aventi come pertinenza un'area scoperta dellasuperficie di oltre sei volte l'area coperta .Il godimento dei benefici fiscaliconcernenti l'imposta di registro per l 'acquisto della prima casa presuppone,tra l'altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo attodi compravendita dell'immobile, dichiarando espressamente, pena l'inapplicabilitàdei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile;b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune;c) di non avere già fruito dei medesimi benefici.

Data: 30/06/2013 11:20:00
Autore: C.G.