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Revoca della misura di sicurezza : restituzione della patente di guida senza annullamento del relativo provvedimento prefettizio



di Luigi Del Giudice - L'articolo 120 del codice della strada disciplina i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116, secondo il quale non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Con il parere 01517/2013 il Consiglio di Stato ha chiarito che il provvedimento di revoca della patente, emanato come atto dovuto, a seguito dell'irrogazione della misura di sicurezza di cui all'art. 120 del codice della strada, non può essere annullato nel caso in cui la misura di sicurezza della libertà vigilata viene anticipatamente revocata. L'annullamento, infatti, retroagisce fino al momento della emanazione dell'atto.
Il fatto che la misura di sicurezza sia stata successivamente revocata comporta, dunque, la possibilità che il soggetto possa richiedere la restituzione del documento di guida sulla base della intervenuta revoca; il che va fatto all'Amministrazione (Prefetto) allegando il relativo provvedimento giudiziario e specificando il venir meno del presupposto di cui al'art. 120 del codice della strada e l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, sulla base del proprio potere discrezionale.
Luigi Del Giudice
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Data: 27/06/2013 09:10:00
Autore: Luigi Del Giudice