Cassazione: i limiti della colpa professionale del notaio per inadempimento contrattuale
di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione III, sentenza n. 15305 del 19 Giugno 2013. L'opera professionaledel notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delleparti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attivitàpreparatorie e successive perché sua assicurata la serietà e la certezza deglieffetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti. E' ilprincipio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
Il caso riguarda il presunto denunciato inadempimento contrattuale di unnotaio, che, secondo la parte attrice, non avrebbe proceduto all'esame relativoalle visure ipotecarie prima di stipulare l'atto pubblico di compravendita diun immobile soggetto a ipoteca giudiziale a favore dell'Erario. “Il notaio quand'anche sia stato esoneratodalle visure, essendo comunque tenuto all'esecuzione del contratto diprestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificatadi cui all'articolo 1176 comma secondo c.c. e della buona fede, qualora, comenella specie non osserva i suddetti obblighi risponde “ex contractu” perinadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale”. Lalesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dellostato dell'immobile da parte del notaio proprio perché costituisce colpacontrattuale per inadempimento comporta che il notaio deve fare tutto quanto èdovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazioneda ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita: il mancatoadempimento determina l'obbligo di risarcimento del danno, anche in formaspecifica, da parte del notaio.
Data: 23/06/2013 10:10:00
Autore: C.G.