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La circolazione sulle corsie riservate ai mezzi pubblici può essere sanzionata dagli ispettori delle aziende di trasporto



di Marco Massavelli -Corte di Cassazione Civile, sezioneVI, sentenza n. 15283 del 19 Giugno 2013. In tema di accertamentodelle violazioni alle norme del codice della strada, dall'articolo 17, commi132 e 133, legge 127/97 e dall'articolo 68, 488/99, emerge che il legislatoreha inteso conferire agli ispettoridelle aziende di trasporto pubblico urbano ilcontrollo della sosta e della circolazione sulle corsie riservate ai mezzipubblici, anche se non limitato a detto territorio (ma anche nell'interoterritorio comunale: cfr. Cass. 24 ottobre 2009, n. 22676).

Ne consegue che nonpoteva escludersi la legittimitàdell'accertamento da parte di detta categoria della violazione del divietodi transito di veicoli nelle corsie riservate sul rilievo del “sostanzialemonopolio e ‘primazia' della polizia strada (nella specie, municipale), per ciòche concerne l'autorizzazione all'impiego del Sirio Ves per le corsieriservate, l'installazione degli apparati di controllo, la disponibilità deisistemi di controllo esclusivamente presso la Polizia Municipale, e non pressostrutture tecniche della concessionaria, come avvenuto nel caso oggetto della decisionedella Suprema Corte, qui in commento, non trovando la limitazione all'esercizioda parte egli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano dellefunzioni di prevenzione e accertamento delle infrazioni in materia dicircolazione stradale nell'ambito delle cc.dd. “corsi gialle” alcun riscontronella disciplina normativa che caratterizza invece altre categorie (come gliausiliari del traffico). LaCorte di Cassazione (sentt. 551/2009 e 18186/2006) aveva già confermato che lacircolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende ditrasporto pubblico di persone, dovendosi aggiungere che l'equiparazione deidipendenti della concessionaria AMT alla Polizia Municipale, previstanormativamente, non contempla limitazione alcuna circa le modalità di rilievodelle contestazioni.

Data: 30/06/2013 10:00:00
Autore: C.G.