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Cassazione: le caratteristiche del danno da occupazione abusiva di immobile



di Marco Massavelli- Corte di Cassazione Civile, sezioneIII, sentenza n. 15111 del 17 Giugno 2013. Il danno da occupazione abusiva di immobile non puòritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che èviceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi dell' art.1223 e 2056 Cc, trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché ildanneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare diaver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto adesempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene,ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aversofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudicedel merito, che può al riguardo peraltro pur sempre avvalersi di presunzionigravi, precise e concordanti.

E' il principio di diritto stabilito dalla Suprema Cortenella sentenza in commento.  L'impostazione del danno in re ipsa non è sostenibile. “Le presunzioni semplici costituiscono unaprova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anchein via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'eserciziodel potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare lefonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine,scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenutipiù idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione”.Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorsoalle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativoprocesso logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, conapprezzamento di fatto, motivandolo adeguatamente.

Data: 03/07/2013 10:00:00
Autore: C.G.