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Insidia stradale: tra prevedibilità e responsabilità dell'Ente proprietario della strada



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezioneVI, sentenza n. 15196 del 18 Giugno 2013. L'insidiastradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per lasua oggettiva invisibilità e per lasua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanzaprobatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare unapresunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpadel soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudicedall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previstidall'art. 2043, codice civile. E' quanto si apprende dalla sentenza n. 15196del 18 giugno scorso, emessa dalla Corte di Cassazione.

Il giudizioriguardava il ricorso di un cittadino nei confronti di un Comune per unaipotizzata concretizzazione dell'insidia stradale appena prima delfatto-sinistro, di cui era stato vittima il ricorrente, che ne avrebbe esclusola prevedibilità da parte del danneggiato, ma anche, e prima ancora, latempestiva eliminazione da parte dell'Ente proprietario della strada, ilComune, con esclusione, nei suoiconfronti, dei profili di colpa sucui si basa la responsabilità ex art. 2043, codice civile. Quindi, la concretapossibilità per l'utente danneggiato di percepireo prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilitàdell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazioneper difetto di manutenzione della strada pubblica.

Da un puntodi vista processual-penalistico, la Suprema Corte sottolinea che “è devoluta al giudice del merito l'individuazionedelle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delleprove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra lerisultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggettodella controversia, privilegiando, in via logica, taluni mezzi di prova edisattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, conl'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato”.

Data: 25/06/2013 11:20:00
Autore: C.G.