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Cassazione: obbligo di doppia iscrizione inps per il soggetto che svolge contemporaneamente attività autonoma e attività commerciale



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, ordinanza n. 14674 dell'11 Giugno 2013.L'amministratore di società chesvolge lavoro presso la sua attività commerciale deve aprire due distinte posizioni Inps,iscrivendosi alla gestione separatae a quella dei commercianti. Lo hasancito la Cortedi cassazione che, con l'ordinanza in oggetto, ha accolto il ricorso dell'enteprevidenziale il quale ha impugnato la sentenza della Corte d'appellogiudicante in base al criterio dell'unificazione della base previdenziale aseconda dell'attività avente “caratteredi abitualità e prevalenza (in questo caso, attività prevalente del soggettounico esercente attività sia di socio e amministratore che di sociolavoratore).

La Suprema Corte interviene cassandototalmente tale statuizione poiché, secondo giurisprudenza delle Sezioni Unite(sent. 17076/2009), “in caso di eserciziodi attività in forma di impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero dicoltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma perla quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenzialeseparata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazionedella contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, qualeprevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996”. Conclude la Corteche il “criterio dell'attività prevalentenon opera per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i qualiè obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cuialla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima cheha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema dellaprevidenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratoriautonomi”. Il ricorso viene accolto e decide nel merito.

Data: 22/06/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi