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Cassazione: illegittima la pronuncia di risoluzione contrattuale a carico di entrambe le parti



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 16648 dell'11 Giugno 2013.La responsabilità perinadempimento o non corretto adempimento, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.,non può essere addebitato dalgiudice di merito ad entrambe le parti,ma solo alla parte il cui comportamento lesivo si ritiene sia stato il prevalente.Lo ha statuito la Cassazione Civile nella sentenza in oggetto.

In primo grado i promissariacquirenti di un immobile abitativo hanno citato in giudizio la societàvenditrice richiedendo la risoluzionedel contratto per vizi dicostruzione i quali avrebbero impedito regolare rilascio del certificato diagibilità. La società convenuta denunciava a sua volta inadempimento degliattori, i quali non avrebbero provveduto al versamento delle somme pattuite, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale di risoluzione delcontratto per inadempimento. In primo grado il Tribunale rigettava entrambele domande; impugnata da entrambi i soggetti, in appello il giudice accoglieva alcontrario entrambe le istanze e dichiarava risolto il contratto nei confrontidi entrambe le parti. Il giudice d'appello motivava la sua decisione sulla basedella gravità dell'inadempimentoriscontrato a carico di tutti e due i soggetti impugnanti. Avverso talesentenza ricorrono in Cassazione i promissari acquirenti.

La Suprema Corte ricorda qualesia l'importante criterio alla base della decisione di tali tipi dicontroversie: “nei contratti aprestazioni corrispettive, quando leparti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altravicendevolmente domande contrapposte, (…) il giudice del merito, ai fini delladecisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa deirispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti che, al di là del purnecessario riferimento dell'elemento cronologico degli stessi, li investa nelloro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità (…) inmaniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimentocolpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principioinadimplendi non est adimplendum”.Se dunque è possibile un accertamentonegativo di entrambe le domande proposte, analogamente non è ammissibilecondanna reciproca a carico di entrambi i soggetti. Ciò proprio perché “la valutazione della colpa dell'inadempimentoha carattere unitario e l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente aquel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbiaalterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con ilcontratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte”.

Sulla base dei principi sopraesposti, la Cassazione cassa la sentenza e la rinvia alla Corte d'Appello, laquale dovrà decidere uniformandosi agli stessi.

Data: 25/06/2013 12:30:00
Autore: Licia Albertazzi