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Cassazione: il datore di lavoro che non adempie perfettamente agli obblighi previdenziali è passibile di sanzione amministrativa



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 14640 dell'11Giugno 2013.La denunzia mensile,atta a consentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgravio contributivo e per ilconseguente accesso allo stessobeneficio, non può essere surrogata da altre forme unilateralmente decisedal datore di lavoro per le diverse finalità contabili, fiscali edamministrative. Intema di sgravi contributivi a favore delle aziende che assumano determinatecategorie di personale (nel caso di specie, un'assunzione a tempoindeterminato) le stesse hanno l'onere di presentare specifiche dichiarazionidi legge, le quali non possono essere sostituite da altre forme decise daldatore di lavoro.

Nel caso in oggetto unasocietà ricorre avverso la statuizione del giudice d'appello, il quale avevarespinto la sua opposizione a cartella esattoriale con la quale l'Inps gliaveva intimato di pagare una determinata somma a titolo di “omissione contributiva e mancata corresponsione delle relative somme aggiunte”.Il giudice di merito aveva infatti confermato che “le denunce mensili non erano surrogabili con altri adempimentigravanti sull'imprenditore per differenti esigenze contabili, amministrative etributarie, per cui l'omissione delle suddette denunce non consentiva all'istitutoprevidenziale di verificare la ricorrenza delle condizioni di legge per ilriconoscimento dello sgravio e comportava, al tempo stesso, la mancanza deipresupposti per il conseguimento di tale beneficio”. Il ricorrente denunciadifetto di motivazione poiché lo stesso avrebbe provveduto ad addurre una forma equipollente alla medesimadichiarazione previdenziale.

La Suprema Corte rigettatuttavia il ricorso confermando la sentenza d'appello poiché “la prescritta denunzia mensile, atta aconsentire la verifica della sussistenza dei requisiti per lo sgraviocontributivo e per il conseguente accesso allo stesso beneficio, non potevaessere surrogata da altre forme unilateralmente decise dal datore di lavoro perdiverse finalità contabili, fiscali edamministrative”.

Data: 25/06/2013 10:40:00
Autore: Licia Albertazzi