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Cassazione: infortuni sul lavoro, rischio elettivo e obbligo del committente di informare i singoli lavoratori dell'impresa appaltatrice



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 14207 del 5 giugno 2013.Intema di infortuni sul lavoroimportanti fonti normative di riferimento sono l'art. 2087 cod. civ. e l'art. 7d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626. Il primo è espressione del principio del neminem laedere per l'imprenditore,mentre il secondo, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevede l'obbligo peril committente, nella cui disponibilitàpermane l'ambiente di lavoro, diadottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute deilavoratori. Non rileva dunque lacircostanza che i lavoratori impiegati siano dipendenti di un'impresaappaltatrice; resta comunque a carico del committente l'onere di fornire un'informazioneadeguata ai singoli lavoratori e nonsoltanto all'azienda appaltatrice nel suo complesso, sia in materia dicooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di prevenzionee protezione dei rischi connessi, sia alla disposizione dei luoghi di lavoro ecirca la presenza di macchinari pericolosi.

LaSuprema Corte si pronuncia sul punto rigettando il ricorso promosso dall'aziendacommittente, affermando che l'omissione di tali cautele da parte dei lavoratorinon è idonea ad escludere il nesso causale tra condotta ed evento lesivo,essendo comunque ritenuto colposo il comportamento del committente che nonabbia provveduto ad onorare il vincolo d'informazione, così come stabilito perlegge. La circostanza che il lavoratore abbia dimenticato o volontariamente omessodi adottare le cautele necessarie non può essere considerata anomala né eccezionale;nel caso di specie quindi non si configurerebbe il c.d. rischio elettivo.

Data: 11/06/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi