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Cassazione: contratto atipico di parcheggio ed eccezioni all'obbligo di custodia del mezzo da parte del gestore



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n.14067 del 4 giugno 2013.Nel caso in oggetto un privato subisce furto del veicolo posteggiato presso unparcheggio a pagamento, area di posteggio concessa in gestione dal Comune di Milanoad un ente privato. Egli agisce avverso il gestore del parcheggio al fine diottenere il risarcimento del danno subito. Il giudice di primo grado rigetta ladomanda basandosi sulla circostanza che il contratto atipico di parcheggioconcluso tra le parti contemplasse soltanto il godimento dello spazio messo adisposizione dal parcheggiatore e non anche un correlato vincolo di custodia.Il giudice d'appello, al contrario, accoglie la successiva impugnazionecondannando l'ente gestore al risarcimento del danno: il contratto diparcheggio godrebbe delle medesime caratteristiche del contratto di deposito, essendo irrilevanti eventuali clausole diesclusione della responsabilità apposte dal gestore (ad esempio, cartelliattestanti la qualità di parcheggio non custodito) se non approvate periscritto dalle parti.

In realtà alcune zone di parcheggio, come nel caso dispecie, sarebbero state costruite in ottemperanza alla legge 122/1989 e della successiva 285/1992, in corrispondenza dideterminati snodi stradali, al fine di decongestionareil traffico cittadino. Per tali tipologie non sarebbe applicabile ladisciplina di cui agli artt. 1776 e seguenti cod. civ., con conseguente esonero di custodia dei veicoliparcheggiati. La Suprema Corte afferma infatti che “l'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta,di aree di sosta a pagamento (…) non comporta l'assunzione dell'obbligo delgestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso diparcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima dellaconclusione del contratto (…) e l'univoca qualificazione contrattuale delservizio, reso per finalità di pubblicointeresse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituirel'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fedeovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità diofferta del servizio stesso”. “Ne consegue che il gestore concessionario delComune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicoloin sosta nell'area all'uopo predisposta”. Né le caratteristiche di “parcheggio meccanizzato” valgono aqualificare come custodita la sosta dei mezzi in queste zone particolari. Ilricorso viene dunque respinto.

Data: 17/06/2013 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi